L’articolo 7 del regolamento stabilisce che i direttori responsabili, i conduttori e i registi dei programmi di informazione ”sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma così da non esercitare, neanche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori”. ”Essi – prosegue la norma – devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, riscontrabili sui dati del monitoraggio del pluralismo ed osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale”.
Nello stesso articolo si stabilisce che ”in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici”.
Il Consiglio dell’Agcom ha approvato alcune precisazioni rispetto alla bozza di regolamento sulla par condicio del 20 dicembre sulle norme che si applicano alle emittenti private e locali, alla stampa e ai sondaggi.